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Sono detraibili le spese per Vacanze Studio all’estero?

Regalare ai figli un soggiorno studio all’estero estivo è una scelta saggia e importante per la sua istruzione, ma un genitore può dedurre le spese sostenute per la vacanza all’estero, recuperando così parte dei costi nella dichiarazione dei redditi?

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello numero 53 del 12 febbraio 2020.

Posso detrarre nel 730 i costi sostenuti per studiare all'estero?

Nessuno ostacolo a beneficiare dell’agevolazione in caso di università, ma purtroppo NON è possibile applicare la riduzione all’imposta da versare nel caso di scuole professionali o assimilabili.

Lo spunto per il chiarimento arriva da un caso pratico che riguarda un percorso formativo di danza svolto oltre i confini nazionali (ma è del tutto assimilato a un corso di lingua o vacanza studio all’estero).

Il corso durava 3 anni e rilasciava un DIPLOMA che attestava lo studio intrapreso come “utile per lavorare nel campo della danza”.

Il genitore si rivolgeva all’amministrazione finanziaria per verificare la possibilità di beneficiare di una detrazione per le spese della scuola di danza e per i costi di alloggio sostenuti per permettere al figlio l’esperienza di studio all’estero.

Dall’Agenzia delle Entrate è arrivato un “NO” secco: non è possibile detrarre dal reddito i costi sostenuti la frequenza di una scuola di danza privata all’estero.

E chiarisce:

Trattandosi di una “scuola professionale privata di danza” e non di una “università”, la spesa sostenuta per la frequenza, non rientra tra gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR e, conseguentemente, nel 730 non sono detraibili neanche le spese sostenute per l’alloggio ai sensi della successiva lettera i-sexies).

Quali sono i vantaggi di una vacanza studio all'estero?

Scaricare le spese di istruzione all'estero: quando si ha diritto allo sconto Irpef del 19%?

La domanda è utile per fare un riepilogo delle tipologie di detrazione per le spese di istruzione, distinte dalla cosiddetta legge delle Buona Scuola:

  • detrazione spese universitarie;
  • detrazione spese scolastiche (infanzia, primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado).

La legge numero 107 del 13 luglio 2015 infatti ha modificato l’articolo 15 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che menziona le tipologie di costi per cui è possibile beneficiare di una riduzione dell’imposta pari al 19% (da riportare nella dichiarazione dei redditi).

Per quanto riguarda la detrazione che si applica alle spese scolastiche (tra cui anche la eventuale mensa, ad esempio), l’Agenzia delle Entrate sottolinea che si tratta di un’agevolazione specificamente limitata alle spese sostenute presso scuole del “sistema nazionale di istruzione”, che oltre alle scuole statali include anche quelle paritarie private e degli enti locali.

Quindi NON è possibile beneficiare della detrazione per le spese di istruzione sostenute all’estero, tra cui rientrano corsi di lingua, soggiorni studio e periodi di studio all’estero (nell’ambito del cosiddetto High School Program o programma ITACA).

Più esteso, invece, è il campo di applicazione dei benefici nel caso degli studi universitari: chi sostiene spese per la frequenza di atenei esteri ha diritto a uno sconto Irpef pari al 19% allo stesso modo di chi segue un percorso formativo in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, sottolinea che l’articolo 15 prevede la detrazione in dichiarazione dei redditi in caso di “università statali e non statali”, equiparando di fatto le università private italiane a quelle straniere.

San Marino Tourservice S.P.A.

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